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"L'ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO ED IL DIRITTO IN ITALIA".

NUOVE SENTENZE SUL RUMORE NEI CONDOMINI E SUOI RIMEDI. IL LEGNO MINERALIZZATO. In un condominio i vicini sono sempre più spesso in lotta per il rumore. Specialmente quando si tratta di edifici di recente costruzione, apparentemente costruiti con tutti i crismi del rispetto della normativa edilizia vigente, ma dove può accadere che, se si lascia cadere un cucchiaio sul pavimento, al piano di sotto sembra una galoppata di cavalli. La sentenza 4963/2001, riportata in questa pagina, sancisce però un principio fondamentale: se nel regolamento contrattuale di condominio è scritto che non si deve turbare la quiete, allora non bisogna fare riferimento alla legge del 1995 o alla normale tollerabilità (articolo 844 del Codice civile) ma proprio al rispetto della quiete. In tale situazione i rumori non sono ammessi. Raramente nei regolamenti è contenuta una norma tanto severa quanto provvidenziale. Molto spesso poi il rumore non proviene dal caseggiato ma dalla strada, da locali o da industrie limitrofe. Vediamo quindi quali norme possono tutelarci.
Nel Codice Civile.
La norma più usata, sulla base della quale i giudici spesso, ritengono di poter applicare a scapito delle norme del DPCM del 1991 - e della Legge Quadro del 1995 - e' l'articolo 844 del CC, che vieta i rumori, provenienti dal fondo (terreno o fabbricato) vicino quando superano la normale tollerabilità. In più di un'occasione e' stato ritenuto irrilevante il rispetto dei limiti fissati dalle nuove leggi, quando il rumore era di fatto fastidioso, anche avendo riguardo alle condizioni dei luoghi. Se poi il regolamento condominiale contrattuale, come nel caso della sentenza 4963, pone limiti più severi, vanno osservati questi ultimi.
DPCM 1° marzo 1991.
É stata la prima, vera norma che ha fissato i limiti all'emissione di rumori in base a un'unità di misura, il Leq (livello equivalente), basato su complessi calcoli derivanti dai decibel. La norma prevedeva che i Comuni dividessero il loro territorio in sei classi, da area particolarmente protetta ad area esclusivamente industriale, con dei tetti di emissione sonora già prefissati. In mancanza, scattava un meccanismo automatico: venivano individuate tre zone, (centro, periferia e zona industriale) più un'altra "residuale" (tutto il resto del territorio), basandosi sulle definizioni del Dm1444 del 1968. I limiti (riportati sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991) andavano da un minimo di 50 Leq nelle ore notturne nelle zone centrali fino a un massimo di 70 Leq nelle ore diurne fuori dagli abitati.
Legge Quadro 447/1995.
É la norma che ha stabilito i nuovi principi fondamentali. Il DPCM di attuazione del 14 novembre 1997, che fissa i nuovi limiti alle emissioni, lascia però in vigore il DPCM del 1991 nei Comuni che non hanno ancora effettuato la zonizzazione prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 447/95 (cioè il 95 per cento(!!!)). Le nuove norme. In teoria, si potrebbe fare riferimento ai limiti indicati dal DPCM del 1991, a meno di non trovarsi in uno di quei 543, o poco più, Comuni che hanno zonizzato il territorio seguendo la legge 447/95. Ma qui nascono seri problemi di utilizzabilità della Legge-Quadro e in generale delle norme sul rumore (fatta eccezione per l'articolo 844 del Codice civile). Perché si tratta di norme indirizzate a tutelare interessi collettivi, come la salute e la protezione dell'ambiente, con l'attribuzione di controlli e repressione delle violazioni agli enti pubblici. Non determinano quindi i diritti soggettivi dei privati cittadini e le modalità per farli valere, tantomeno per le emissioni di rumore all'interno degli edifici (fatta eccezione solo per gli impianti, come previsto dal DPCM del 5 dicembre 1997). Il cittadino può segnalare al Comune l'esistenza di situazioni illecite, ma non per questo acquisisce automaticamente il diritto a un intervento. Un po' come segnalare a un vigile che c'è un'auto in sosta vietata che dà disturbo: forse interverrà e forse no. E non c'è nulla da fare. Resta quindi l'unica altra via; Quella dell'articolo 844, eventualmente invocando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile. Questi strumenti, anche se passano dalla libera valutazione del giudice sulla normale tollerabilità,consentono di ottenere risultati concreti ed Anche prescindendo dalle perizie effettuate per dimostrare l'osservanza dei limiti di legge.
I POSSIBILI RIMEDI
LA LEGGE La disciplina sulla protezione da rumore nelle abitazioni è contenuta nel Dpcm 5 dicembre 1997, che è purtroppo molto spesso disattesa; e' correttamente applicabile solo agli edifici di nuova costruzione. La responsabilità è innanzi tutto dei Comuni i quali, all'atto del rilascio della concessione edilizia, dovrebbero richiedere la documentazione tecnica comprovante il rispetto dei disposti contenuti nella legge. Il rumore nelle case entra fondamentalmente da tre vie: dall'esterno, dal vicino o dagli impianti comuni. LA COSTRUZIONE GLI INFISSI E LA STRUTTURA
Il rumore proveniente dall'esterno entra in casa dalla facciata e in particolar modo dagli infissi. Questi devono quindi essere realizzati seguendo precise metodologie; il classico infisso a doppio vetro, utilizzato per la coibentazione termica, ha scarse proprietà fonoisolanti, mentre un infisso progettato ad hoc per il fonoisolamento acustico ha ottime capacità di isolamento termico. La certificazione acustica, rilasciata da un laboratorio accreditato, certifica per iscritto il valore di fonoisolamento dell'infisso che, comunque, non dovrebbe mai essere inferiore a 27 decibel ( dB o megli dBA ). Infissi di questo tipo sono solitamente realizzati con telaio metallico, doppi vetri stratificati (generalmente di diverso spessore), triple guarnizioni e altri accorgimenti tecnici più sofisticati. Riveste importanza fondamentale, per il conseguimento del risultato voluto, la corretta messa in opera dei materiali.
La seconda principale via d'ingresso del rumore è quella proveniente dai vicini, tramite le pareti o superfici COMUNI. Queste sono principalmente le pareti divisorie ,i pavimenti e i soffitti. L'indice di fonoisolamento, garantito dal costruttore per le costruzioni più recenti (con concessioni edilizie approvate dal 1998), dovrebbe essere almeno pari a 55 decibel ed essere riportato nel capitolato tecnico consegnato all'acquirente dell'immobile. Qualora la struttura non garantisse questo isolamento, per porre rimedio al problema si può ricorrere a rivestimenti "pesanti" poiché l'incremento di massa del tramezzo incrementa il fonoisolamento; alternative comunemente proposte in edilizia comune come sughero, lana di vetro, lana di roccia, schiume fanno ben poco, soprattutto se non correttamente posate per creare separazione da "corpo solido". Più utili sono le lastre di piombo o i mattoni pieni per le superfici verticali . Sopratutto i manufatti a base di legno mineralizzato stanno dimostrando ,stando ai certificati esibiti dai costruttori, ottime qualità sia insonorizzanti che isolanti, oltre ad un peso specifico molto contenuto .Un vantaggio offerto da quest'ultimo sistema e' che il legno mineralizzato , utilizzato in alternativa all'inerte nella produzione del calcestruzzo , consente di avere una struttura già insonorizzata, prima della posa dell'intonaco. In mancanza di soluzioni di questo tipo non essendo possibile appensantire eccessivamente la parete o il pavimento, si ricorre a sistemi alternativi quali i "pavimenti galleggianti", i controsoffitti e le pareti in cartongesso speciale ed elastiche. Anche in questo caso è assolutamente necessario che il materiale impiegato abbia una certificazione acustica rilasciata da ente autorizzato e che sia posato a regola d'arte. Un tecnico competente in acustica (ai sensi della legge 447/95) può consigliare i materiali e la loro messa in opera evitando, così, sprechi successivi.
Inoltre la rumorosità proveniente dagli impianti tecnologici comuni quali: ascensore, impianto idrico e autoclavi, riscaldamento, eccetera, deve a norma di legge essere contenuta in 35 decibel (ponderati A). Se l'immobile è ancora in garanzia ne risponde il costruttore, altrimenti è necessario rivolgersi agli specialisti . Articolo G1\P
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