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Legge 192\05 allegati
Dlgs 192/05 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
"Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 -
Supplemento Ordinario n.
158 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
sul rendimento
energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in
particolare il titolo II,
recante norme per il contenimento dei consumi di
energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n.
120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio
1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per
le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23
agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica
energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione, sono
elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di
raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di
diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti,
sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese,
incolumità delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela
dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la
direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della
direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla
disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove
normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio
2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno
2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche
degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica,
contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni
di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. 2.
Il presente decreto disciplina in particolare: a) la metodologia per il calcolo
delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; b) l'applicazione di
requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; c) i
criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; d) le ispezioni
periodiche degli impianti di climatizzazione; e) i criteri per garantire la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione
energetica e delle ispezioni degli impianti; f) la raccolta delle informazioni e
delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
della politica energetica del settore; g) la promozione dell'uso razionale
dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti
finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. 3. Ai fini
di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di
meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza
normativa, alla: a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme; b)
sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e di dati; c) realizzazione di studi che
consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e
dello sviluppo del mercato; d) promozione dell'uso razionale dell'energia e
delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione
degli utenti finali.
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si
definisce: a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne
che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a se' stanti; b) «edificio di nuova
costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o
denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c)
«prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio»
e' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard
dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.
Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della
progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici,
dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti,
dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico; d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento
energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme
contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio; e)
«cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o
elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto
di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; f) «sistema di
condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti necessari per un
sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e'
controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il
controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; g)
«generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che permette
di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; h)
«potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantità di calore
trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura
utilizzata e' il kW; i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che
sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa
temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata; l) «valori
nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di
rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo. 2. Ai fini del presente decreto si applicano,
inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Art. 3. Ambito di intervento 1. Salve
le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di
nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e
le eccezioni previste ai commi 2 e 3. 2. Nel caso di ristrutturazione di edifici
esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di
intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una
applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione
in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati; b) una applicazione limitata al solo ampliamento
dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente
superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; c) una applicazione
limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1)
ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro
edilizio all'infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1; 2) nuova
installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli
stessi impianti; 3) sostituzione di generatori di calore. 3. Sono escluse
dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: a) gli
immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e
dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; b) i
fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i
fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati.
Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia
e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di
quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.
Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono
indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto
riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici; c) i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati
in funzione dei progressi della tecnica. 2. I decreti di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente
per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5. Meccanismi di cooperazione 1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata,
promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del
CNR, finalizzati a: a) favorire l'integrazione della questione energetico
ambientale nelle diverse politiche di settore; b) sviluppare e qualificare i
servizi energetici di pubblica utilità; c) favorire la realizzazione di un
sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando
l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali; d) sviluppare un
sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio
nazionale della normativa; e) predispone progetti mirati, atti a favorire la
qualificazione professionale e l'occupazione.
Art. 6. Certificazione energetica
degli edifici di nuova costruzione 1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione
medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione
energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4,
comma 1. 2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può
fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato: a) su una
certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un
impianto termico comune; b) sulla valutazione di un altro appartamento
rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia. 3. Nel caso di
compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare,
l'attestato di certificazione energetica e' allegato all'atto di compravendita,
in originale o copia autenticata. 4. Nel caso di locazione, l'attestato di
certificazione energetica e' messo a disposizione del conduttore o ad esso
consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo
possesso. 5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai
sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal
suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che
modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. 6. L'attestato
di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica
propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento,
che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica
dell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito agli
interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
della predetta prestazione. 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,
l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui
si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico. 8. Gli edifici di
proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma
2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio
2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di
certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico. 9. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei
commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati
che minimizzino gli oneri.
Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e estiva 1. Il proprietario, il
conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne
assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede
affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le
prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e
della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva,
esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti
dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle
tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al
comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata. 2. La conformità delle
opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma
1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara
irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e' accompagnata
dalla predetta asseverazione del direttore lavori. 3. Una copia della
documentazione di cui al comma 1, e' conservata dal Comune, anche ai fini degli
accertamenti previsti al comma 4. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o
di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di
controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data
di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla
documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le
operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente
o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui
al presente comma e' posto a carico dei richiedenti.
Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto. 2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia
garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e
assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra
tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle
ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1,
comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e
il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui
metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità,
trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a: a)
ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere
le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c) rispettare
quanto prescritto all'articolo 7; d) monitorare l'efficacia delle politiche
pubbliche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo
scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o
organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonche' per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al
comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la
costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo
caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7,
comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio
impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n.
551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità
degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi. 4. Per gli impianti che sono
dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità
competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni
dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del
rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati. 5. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai
Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio
e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente
decreto.
Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della
normativa energetica nazionale e regionale 1. Il Ministero delle attività
produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del
presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali
interventi di adeguamento normativo. 2. In particolare, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività: a) raccolta e
aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali
dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una
conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali
di riferimento; b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e
nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche
inerenti; c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della
legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a
loro carico e servizi resi; d) valutazione dell'impatto del presente decreto e
della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese
di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di
produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione; e)
studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che
superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento
degli obiettivi del presente decreto; f) studio di scenari evolutivi in
relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile; g) analisi e
valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio,
con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione,
trasporto, smaltimento e demolizione; h) proposta di provvedimenti e misure
necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per
l'uso efficiente dell'energia nel settore civile. 3. I risultati delle attività
di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a
riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome
a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da
trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista
ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonche' alla
Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio
della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di
azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato,
riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro
conoscitivo di cui al periodo precedente. TITOLO II NORME TRANSITORIE
Art. 11. Requisiti della prestazione energetica degli edifici 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in
particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge
9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme
attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli
articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993,
n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13. Misure di accompagnamento 1. Il
Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti
di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. 2. I programmi
e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse
dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere
realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie,
pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo: a) la
piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di
comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del
mercato immobiliare; b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola
con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei
comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che
esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo.
Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si
segnala l'impronta ecologica; c) l'aggiornamento del circuito professionale e la
formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi,
anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e illuminazione; d) la formazione di esperti
qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle
ispezioni edili ed impiantistiche. 3. Le attività per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale
di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia
realizzato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119,
lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e
2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati
raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. 4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti
dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro
400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle
risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera
a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art. 15. Sanzioni 1. Il progettista che
rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle
modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di
certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di
cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30
per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 2.
Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione
di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri,
e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 3. Il
direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di
conformità delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al
50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale;
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità
delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica
di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro. 5. Il
proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto
stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti. 7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e
non superiore a 30000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo previsto
dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dal compratore. 9. In caso di violazione dell'obbligo previsto
dall'articolo 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dal conduttore.
Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali 1. Sono
abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo 4,
commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30;
l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3. 2. Sono abrogate le seguenti
norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: a)
l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8. 3. E'
abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e
artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197
del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto
del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il
regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici
degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato. 4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle
modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome,
le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle
materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di
attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
ALLEGATI (Formato PDF)
Legge 192\05 allegati